Il diritto ambientale di matrice comunitaria nacque agli albori degli anni 70, nonostante non fosse espressamente “richiesto” e nonostante non ce ne fosse una particolare utilità. Nonostante la allora scarsa capacità delle istituzioni di prevenire piuttosto che curare, nacque una base di concezioni sulle quali poi sarebbe stato generato il così detto diritto dell’ambiente moderno. Ma siamo sicuri che fosse un diritto nato espressamente da una precoce, intellettiva e preventiva concezione di protezione ambientale e che potesse accomunare tutti nonostante le divergenze che avrebbe potuto generare in ambito economico?
E’ intrinseca la retoricità della risposta. Infatti il motivo per il quale si iniziò a perorare la causa ambientale non fu quello di determinare la più ampia protezione di ciò che di naturale ci circonda, ma più che altro tutelare gli interessi economici dettati dagli scambi infracommerciali in ambito europeo, in particolar modo la formazione di un mercato comune, in seguito divenuto unico. Venne elaborato inizialmente un sistema che non fosse altro che un appianatore delle distorsioni economiche dettate dalla mancanza di interventi normativi in materia, che avrebbero potuto gravare sul corretto sistema funzionale del mercato comune.
Il diritto dell’ambiente dovrebbe essere alla base dell’espressione comune per coloro che cerchino nel su scritto un piede perno tale da poter tutelare oltre che se stessi ,anche il luogo in cui vivono e dove possano esprimere liberamente la propria personalità.
In ambito giuridico si farebbe fatica a definire il “diritto dell’ambiente “ come diritto materiale, sicchè viene circoscritto da un’aura astratta di possibili significati, tra i quali: potrebbe essere considerato sulla base alla propria eticità, atto a tutelare la concezione che noi abbiamo dell’ambiente e non di ciò che esso realmente rappresenti. Oppure dall’utopica concezione s-materialistica di protezione del tutto, che soltanto il “deep ecologist” sosterrebbe.
L’unico significato dal quale il diritto dell’ambiente si dissocia è proprio quello della concezione materialistica, infatti non potrebbe in alcun caso essere definito “diritto materiale”. E dunque si dissocia anche dalla concezione di applicabilità che in quanto diritto, dovrebbe a prescindere possedere. In poche parole il diritto ambientale non potrebbe essere definito diritto in quanto tale, ma ne assumerebbe il significato solo qual’ora esso tendesse ad essere associato a dogmi e prescrizioni già radicalizzate e a prescindere applicabili, che però, si discostano dalla concezione non materialistica che il diritto naturale sostiene.
Dunque sarebbe possibile applicare all’ambiente un sistema di tutela tale da non essere concepito come mercificatorio ne mercificante, che non depauperizzi l’importanza della concezione stessa di protezione dell’ambiente e che, in oltre, sminuisca l’azione denigratoria dettata dall’Homo economicus perorando però la causa che la controparte sostiene?